Art. 7
Riunioni
In vigore dal 14 mag 2008
Riunioni
1. La REM si riunisce di norma almeno cinque volte l’anno.
2. Ogni punto di contatto nazionale è rappresentato alle riunioni della REM da almeno uno dei suoi esperti. Al massimo tre esperti di ciascun punto di contatto nazionale partecipano alle riunioni.
3. Le riunioni della REM sono convocate e presiedute da un rappresentante della Commissione.
4. Obiettivo delle riunioni periodiche della REM è:
a)
permettere ai punti di contatto nazionali di scambiare conoscenze e esperienze, specie sul funzionamento della REM;
b)
esaminare i progressi dei lavori della REM, con particolare riguardo alla preparazione dei rapporti e degli studi di cui all’;
c)
scambiare informazioni e pareri, in particolare sulla struttura, l’organizzazione, il contenuto delle informazioni disponibili di cui all’, e il relativo accesso;
d)
fornire una piattaforma per discutere i problemi pratici e giuridici degli Stati membri nel settore della migrazione e dell’asilo, in particolare le richieste specifiche di cui all’, paragrafo 5, lettera c);
e)
consultare i punti di contatto nazionali per l’elaborazione del programma annuale di attività della REM di cui all’, paragrafo 4.
5. Possono essere invitati alle riunioni esperti e strutture che non siano membri della REM ma la cui presenza sia considerata auspicabile. Possono anche essere organizzate riunioni congiunte con altre reti o organizzazioni.
6. Ove le attività di cui al paragrafo 5 non siano previste nel programma annuale della REM, sono comunicate tempestivamente ai punti di contatto nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:381:oj#art-7