Art. 4 · Comitato direttivo

Art. 4

Comitato direttivo

In vigore dal 14 mag 2008
Comitato direttivo 1.   La REM è diretta da un comitato direttivo composto da un rappresentante per Stato membro e un rappresentante della Commissione, assistito da due esperti scientifici. 2.   Il rappresentante della Commissione presiede il comitato direttivo. 3.   Ogni membro del comitato direttivo ha diritto ad un voto, compreso il presidente. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. 4.   Alle riunioni del comitato direttivo un rappresentante del Parlamento europeo può partecipare in qualità di osservatore. 5.   In particolare il comitato direttivo: a) contribuisce all’elaborazione e all’approvazione del programma annuale di attività della REM, fornendo anche un importo indicativo per il bilancio minimo e massimo di ciascun punto di contatto nazionale, tale da assicurare la copertura dei costi di base derivanti dal corretto funzionamento della rete, a norma dell’, sulla base di un progetto del presidente; b) esamina i progressi della REM, formulando all’occorrenza raccomandazioni per le azioni necessarie; c) presenta, almeno una volta l’anno, un rapporto di sintesi sullo stato delle attività della REM e sulle conclusioni principali dei suoi studi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni; d) individua le relazioni strategiche di cooperazione più appropriate con altre strutture competenti nel settore della migrazione e dell’asilo e approva, laddove necessario, le modalità amministrative di questa cooperazione, come previsto all’; e) offre consulenza ai punti di contatto nazionali sulle modalità per migliorare il loro funzionamento e li aiuta a prendere gli opportuni provvedimenti qualora ravvisi persistenti lacune nell’operato di un punto di contatto nazionale che potrebbero avere ripercussioni negative sulle attività della REM. 6.   Il comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno e si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l’anno.
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