Art. 10 · Cooperazione con altre strutture

Art. 10

Cooperazione con altre strutture

In vigore dal 14 mag 2008
Cooperazione con altre strutture 1.   La REM coopera con strutture degli Stati membri o dei paesi terzi, comprese le agenzie dell’UE e le organizzazioni internazionali, competenti in materia di migrazione e asilo. 2.   Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 1, fra cui l’eventuale conclusione di accordi da parte della Commissione a nome della Comunità, sono subordinate all’approvazione del comitato direttivo.
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