Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 mag 2008
Il 4 % della sua partecipazione azionaria nell’OTE che lo Stato greco intende trasferire al TAP-OTE costituisce un aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, a condizione che alla data del trasferimento il suo valore non sia superiore all’importo di 390,4 Mio EUR. Se il valore del 4 % della sua partecipazione azionaria nell’OTE che lo Stato greco intende trasferire al TAP-OTE sarà superiore, alla data del trasferimento, all’importo di 390,4 Mio EUR, la Grecia prenderà tutti i provvedimenti necessari per impedire che il TAP-OTE riceva un importo superiore a 390,4 Mio EUR.
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