Art. 5

Art. 5

In vigore dal 8 mag 2008
La Slovacchia provvede affinché: a) il certificato sanitario di cui alla direttiva 64/432/CEE che accompagna le partite di suini provenienti dalla Slovacchia sia completato nel modo seguente: «Animali conformi alla decisione C(2008) 1765 della Commissione, dell'8 maggio 2008 che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Slovacchia»; b) il certificato sanitario di cui alla direttiva 90/429/CEE che accompagna le partite di sperma suino provenienti dalla Slovacchia sia completato nel modo seguente: «Sperma conforme alla decisione C(2008) 1765 della Commissione, dell'8 maggio 2008, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Slovacchia»; c) il certificato sanitario di cui alla decisione 95/483/CE che accompagna le partite di ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Slovacchia sia completato nel modo seguente: «Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione C(2008) 1765 della Commissione, dell'8 maggio 2008, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Slovacchia».
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