Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 mag 2008
La Slovacchia provvede affinché non vengano spediti suini verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che gli animali non: a) provengano da un'azienda situata in un'area non compresa tra quelle elencate nell'allegato; b) siano rimasti nell'azienda d'origine almeno nei 45 giorni precedenti il carico, o dalla nascita, se sono di età inferiore a 45 giorni; c) provengano da un'azienda nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione.
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