Art. 1
In vigore dal 7 mag 2008
I provvedimenti adottati dall'Austria per vietare l'importazione e la trasformazione in prodotti alimentari e in mangimi del granturco geneticamente modificato Zea mays L., linea MON810, la cui immissione in commercio è stata autorizzata con decisione 98/294/CE, non sono giustificati dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE.
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