Art. 4
In vigore dal 30 apr 2008
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Austria trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
a)
l’importo complessivo (capitale e interessi) che dev’essere recuperato presso il beneficiario, calcolato in base ai parametri stabiliti nella presente decisione, insieme ad una spiegazione dettagliata del metodo usato per calcolare tale importo e la valutazione della proprietà da parte di un esperto indipendente;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2. L’Austria tiene informata la Commissione circa i progressi delle misure nazionali prese per attuare la presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’ e, su richiesta della Commissione, fornisce immediatamente informazioni sulle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni
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