Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 apr 2008
1.   L’Austria procede al recupero dell’aiuto di cui all’ presso il beneficiario. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al regolamento (CE) n. 794/2004.
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