Art. 2 · Pagina informativa su Internet

Art. 2

Pagina informativa su Internet

In vigore dal 30 apr 2008
Pagina informativa su Internet 1.   Gli Stati membri predispongono una pagina informativa su Internet (di seguito la «pagina informativa su Internet») per rendere disponibili le informazioni relative alle aziende o alle zone di molluschicoltura delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti conformemente all' della direttiva 2006/88/CE. Gli Stati membri decidono di volta in volta quali impianti, laghetti di pesca sportiva e imprese di acquacoltura di cui all', paragrafo 2, debbano figurare nella pagina informativa su Internet, in considerazione del rischio di propagazione delle malattie fra le popolazioni di animali acquatici derivante dall'attività di tali impianti, laghetti e imprese e in funzione della natura, delle caratteristiche e della situazione degli stessi. 2.   La pagina informativa su Internet è predisposta dagli Stati membri in conformità dei modelli di cui agli allegati seguenti: a) allegato I relativo alle imprese di acquacoltura che detengono pesci; b) allegato II relativo alle imprese di acquacoltura che detengono molluschi; c) allegato III relativo alle imprese di acquacoltura che detengono crostacei; d) allegato IV relativo agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti che abbattono animali d'acquacoltura per contrastare la malattia, di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE. 3.   Gli Stati membri aggiornano la pagina informativa su Internet in modo che le informazioni ivi contenute corrispondano a quelle del registro tenuto a norma dell'articolo 6 della direttiva 2006/88/CE. Qualsiasi variazione dello stato sanitario è inserito nella pagina informativa su Internet non appena si registra tale cambiamento. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet al quale si trova la pagina informativa.
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