Art. 39 · Nomina di esperti indipendenti e altamente qualificati

Art. 39

Nomina di esperti indipendenti e altamente qualificati

In vigore dal 29 apr 2008
Nomina di esperti indipendenti e altamente qualificati Le disposizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 1906/2006 (8) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all’, all’, paragrafo 2, e all’.
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