Art. 36 · Relazioni tecniche

Art. 36

Relazioni tecniche

In vigore dal 29 apr 2008
Relazioni tecniche Per i progetti di ricerca, pilota e dimostrativi di cui agli il contraente/i contraenti presenta/no relazioni periodiche. Tali relazioni sono utilizzate per illustrare i progressi tecnici realizzati. Alla fine dei lavori, i contraenti trasmettono una relazione finale che comprende una valutazione delle possibilità di sfruttamento e dell’impatto. Tale relazione è pubblicato dalla Commissione integralmente o in forma sintetica a seconda dall’importanza strategica del progetto e dopo aver interpellato ove necessario il gruppo consultivo competente. La Commissione può eventualmente chiedere al contraente o ai contraenti di trasmettere relazioni finali sulle misure di accompagnamento di cui all’ nonché sulle azioni di sostegno e preparatorie di cui all’ e decidere, se del caso, la loro pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:376:oj#art-36