Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 29 apr 2008
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni. 1) Con carbone si intende uno dei seguenti prodotti: a) carbon fossile, inclusi i carboni di alto rango e i carboni «A» di medio rango (carboni sub-bituminosi) quali definiti dal sistema di codificazione internazionale del carbone della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite; b) bricchette di carbon fossile; c) coke e semi-coke derivati dal carbon fossile; d) lignite, inclusi i carboni di basso rango «C» (orto-ligniti) e i carboni di basso rango «B» (meta-ligniti) quali definiti da detta codificazione; e) bricchette di lignite; f) coke e semi-coke derivati dalla lignite; g) scisti bituminosi. 2) Con acciaio si intende uno dei seguenti prodotti: a) materie prime per la produzione di ferro e acciaio come minerale di ferro, acciaio spugnoso e rottami di ferro; b) ghisa (compresa la ghisa liquida) e ferroleghe; c) prodotti grezzi e semilavorati di ferro, acciaio ordinario o speciale (compresi i prodotti per il reimpiego e la rilaminazione), come getti di acciaio liquidi di colata continua o ottenuti con processi diversi e prodotti semilavorati come blumi, billette, barre, bramme e nastri; d) prodotti finiti a caldo di ferro, acciaio ordinario o speciale (prodotti rivestiti o non rivestiti, esclusi getti di acciaio, prodotti di fucinatura e prodotti di metallurgia delle polveri), come rotaie, palancole, prodotti di fucinatura, barre, vergelle, piatti e larghi piatti, nastri e lamiere e tondi e quadri per tubi; e) prodotti finiti di ferro, acciaio ordinario o speciale (rivestiti o non rivestiti) come nastri e lamiere laminati a freddo e lamiere magnetiche; f) prodotti della prima trasformazione dell’acciaio atti a rafforzare la posizione competitiva dei prodotti di ferro e acciaio di cui sopra, come prodotti tubulari, prodotti trafilati e lucidi, prodotti laminati o lavorati a freddo.
Storico versioni

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