Art. 3
Definizioni
In vigore dal 29 apr 2008
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni.
1)
Con carbone si intende uno dei seguenti prodotti:
a)
carbon fossile, inclusi i carboni di alto rango e i carboni «A» di medio rango (carboni sub-bituminosi) quali definiti dal sistema di codificazione internazionale del carbone della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite;
b)
bricchette di carbon fossile;
c)
coke e semi-coke derivati dal carbon fossile;
d)
lignite, inclusi i carboni di basso rango «C» (orto-ligniti) e i carboni di basso rango «B» (meta-ligniti) quali definiti da detta codificazione;
e)
bricchette di lignite;
f)
coke e semi-coke derivati dalla lignite;
g)
scisti bituminosi.
2)
Con acciaio si intende uno dei seguenti prodotti:
a)
materie prime per la produzione di ferro e acciaio come minerale di ferro, acciaio spugnoso e rottami di ferro;
b)
ghisa (compresa la ghisa liquida) e ferroleghe;
c)
prodotti grezzi e semilavorati di ferro, acciaio ordinario o speciale (compresi i prodotti per il reimpiego e la rilaminazione), come getti di acciaio liquidi di colata continua o ottenuti con processi diversi e prodotti semilavorati come blumi, billette, barre, bramme e nastri;
d)
prodotti finiti a caldo di ferro, acciaio ordinario o speciale (prodotti rivestiti o non rivestiti, esclusi getti di acciaio, prodotti di fucinatura e prodotti di metallurgia delle polveri), come rotaie, palancole, prodotti di fucinatura, barre, vergelle, piatti e larghi piatti, nastri e lamiere e tondi e quadri per tubi;
e)
prodotti finiti di ferro, acciaio ordinario o speciale (rivestiti o non rivestiti) come nastri e lamiere laminati a freddo e lamiere magnetiche;
f)
prodotti della prima trasformazione dell’acciaio atti a rafforzare la posizione competitiva dei prodotti di ferro e acciaio di cui sopra, come prodotti tubulari, prodotti trafilati e lucidi, prodotti laminati o lavorati a freddo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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