Art. 29
Convenzioni di sovvenzione
In vigore dal 29 apr 2008
Convenzioni di sovvenzione
I progetti basati sulle proposte selezionate nonché le misure e le azioni di cui agli articoli da 14 a 18 sono oggetto di una convenzione di sovvenzione. Questa è stipulata in base al contratto tipo pertinente elaborato dalla Commissione, tenendo conto, ove opportuno, della natura delle attività in questione.
Le convenzioni di sovvenzione definiscono il contributo finanziario assegnato nell’ambito del programma di ricerca, stabilito sulla base dei costi ammissibili, nonché le modalità di dichiarazione dei costi, chiusura dei conti e certificati relativi ai rendiconti finanziari. Inoltre prevedono disposizioni in materia di diritti di accesso nonché di diffusione e utilizzo delle conoscenze.
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