Art. 24 · Istituzione e compiti dei gruppi tecnici per il carbone e l’acciaio

Art. 24

Istituzione e compiti dei gruppi tecnici per il carbone e l’acciaio

In vigore dal 29 apr 2008
Istituzione e compiti dei gruppi tecnici per il carbone e l’acciaio I gruppi tecnici per il carbone e l’acciaio (di seguito i «gruppi tecnici») forniscono alla Commissione consulenza sul monitoraggio dei progetti pilota o dimostrativi e, eventualmente, per la definizione degli obiettivi prioritari del programma di ricerca. I membri dei gruppi tecnici sono nominati dalla Commissione e provengono da settori collegati all’industria del carbone e dell’acciaio, da organizzazioni di ricerca o dalle industrie utilizzatrici, nelle quali siano responsabili della strategia di ricerca, della gestione o della produzione. Inoltre, nel nominare i membri, la Commissione cerca di raggiungere un equilibrio tra i sessi. Se possibile, le riunioni dei gruppi tecnici sono tenute in luoghi che permettono di procedere nelle migliori condizioni al monitoraggio dei progetti ed alla valutazione dei risultati.
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