Art. 13 · Paesi terzi

Art. 13

Paesi terzi

In vigore dal 29 apr 2008
Paesi terzi Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore, o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, dei paesi terzi può partecipare al programma di ricerca sulla base di singoli progetti senza ricevere alcun contributo finanziario in tale ambito, sempreché tale partecipazione sia nell’interesse della Comunità.
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