Art. 1
In vigore dal 29 apr 2008
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti ciflufenamid, FEN 560 e flonicamid per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:353:oj#art-1