Art. 6
Recupero dei costi
In vigore dal 29 apr 2008
Recupero dei costi
Tutti i costi relativi al campionamento, all'analisi e al magazzinaggio o alle misure adottate in caso di mancata conformità sono sostenuti dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti interessati conformemente all'articolo 22 e all'allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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