Art. 5
Destino delle partite non conformi
In vigore dal 29 apr 2008
Destino delle partite non conformi
I provvedimenti relativi alle partite di prodotti di cui all' in cui il PCP sia stato riscontrato ad un livello superiore a 0,01 mg/kg di PCP, tenuto conto dell'incertezza di misura, sono adottati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.
Storico versioni
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