Art. 2 · Condizioni per la prima immissione sul mercato

Art. 2

Condizioni per la prima immissione sul mercato

In vigore dal 29 apr 2008
Condizioni per la prima immissione sul mercato 1.   Gli Stati membri vietano la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all' a meno che un rapporto analitico originale, rilasciato da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti o da un laboratorio in via di accreditamento e che dispone di un adeguato sistema di controllo di qualità (2), allegato alla partita, dimostri che il prodotto non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP). Il risultato analitico deve tener conto dell'incertezza di misura estesa. 2.   Il rapporto analitico è convalidato da un rappresentante dell'autorità competente del paese in cui il laboratorio è ubicato. 3.   Prima dell'arrivo fisico della partita di prodotti di cui all' l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile della partita o il suo rappresentante ne danno notifica preventiva all'autorità competente dello Stato membro di destinazione. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri verificano che ciascuna partita dei prodotti di cui all' presentata per la prima immissione sul mercato sia accompagnata da un rapporto analitico come da paragrafo 1. Ciascuna partita dei prodotti di cui all' è identificata mediante un codice corrispondente al codice riportato nel suddetto rapporto analitico contenente i risultati del campionamento e delle analisi. Ciascun sacco individuale o altro tipo di confezione facente parte della partita è identificato con tale codice. 5.   In assenza di un rapporto analitico come da paragrafo 1 l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti stabilito nella Comunità fa analizzare il prodotto da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP negli alimenti e nei mangimi o da un laboratorio in via di accreditamento che disponga di un appropriato sistema di controllo della qualità al fine di dimostrare che il prodotto non contenga più di 0,01 mg/kg di PCP. Nelle more della presentazione del rapporto analitico convalidato da un rappresentante dell'autorità competente del paese in cui il laboratorio è ubicato, il prodotto resta sotto controllo ufficiale per un periodo non superiore a 60 giorni, dopo di che l'autorità competente adotta, in relazione a tale prodotto, le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3). 6.   Ai fini delle analisi di cui ai paragrafi 1 e 5, le prove devono essere effettuate su un campione rappresentativo prelevato dalla partita conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (4). L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata mediante un solvente acidificato. L'analisi è realizzata conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS come definito sul sito web dei Laboratori comunitari di riferimento per i residui di pesticidi (5) o conformemente ad un metodo altrettanto affidabile.
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