Art. 5
Funzionamento
In vigore dal 28 apr 2008
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.
2. Un sottogruppo, di seguito denominato il sottogruppo «sherpa», prepara le discussioni, i pareri e le proposte in vista delle azioni e/o dei provvedimenti che saranno raccomandati dal gruppo. Esso lavora in stretto contatto con i servizi della Commissione alla preparazione delle riunioni del gruppo.
3. D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Questi sottogruppi sono sciolti non appena abbiano compiuto il loro mandato.
4. Il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo o alle deliberazioni e ai lavori dei sottogruppi e dei gruppi ad hoc.
5. Le informazioni ottenute nel quadro della partecipazione alle deliberazioni o ai lavori del gruppo, dei sottogruppi o dei gruppi ad hoc non devono essere divulgate se la Commissione ritiene che siano di carattere riservato.
6. Il gruppo, il sottogruppo «sherpa» e gli altri sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure ed al calendario da questa stabiliti. La Commissione provvede alle mansioni di segretariato. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi.
7. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno in base al modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.
8. La Commissione può pubblicare o diffondere su Internet, su un sito web specifico e nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo, atti e relazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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