Art. 4 · Composizione — nomina

Art. 4

Composizione — nomina

In vigore dal 28 apr 2008
Composizione — nomina 1.   La Commissione nomina i membri del gruppo scegliendoli tra specialisti di alto livello che abbiano competenze e responsabilità in ambiti attinenti alla competitività del settore agroalimentare comunitario e alle sfide connesse. 2.   Il gruppo è costituito al massimo da 27 membri, tra cui: a) 8 rappresentanti degli Stati membri; b) 13 rappresentanti del settore agroalimentare; c) 6 rappresentanti della società civile e delle associazioni professionali. 3.   I membri del gruppo sono nominati a titolo personale per le loro competenze e consigliano la Commissione in modo indipendente da ogni influenza esterna. 4.   Ciascun membro del gruppo nomina un suo rappresentante personale che partecipa ai lavori del sottogruppo preparatorio di cui all', paragrafo2. 5.   I membri sono nominati per un mandato rinnovabile di un anno e restano in carica sino alla loro sostituzione a norma del paragrafo 6 del presente articolo o sino alla fine del loro mandato. 6.   I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti: a) quando si dimettono; b) quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo; c) quando non rispettano l'articolo 287 del trattato. 7.   I membri formulano per iscritto una dichiarazione d'impegno ad agire nel pubblico interesse, nonché una dichiarazione circa la sussistenza o meno di interessi che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza. 8.   I nominativi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Imprese e industria e nel registro dei gruppi di esperti della Commissione. I nominativi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
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