Art. 2
Requisiti
In vigore dal 23 apr 2008
Requisiti
1. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, i requisiti specifici per la sicurezza dei bambini riguardanti gli accendini sono:
a)
gli accendini devono resistere all'uso da parte dei bambini per ridurre al minimo la capacità di bambini di età inferiore a 51 mesi di farli funzionare nonché la probabilità che questo avvenga;
b)
gli accendini non devono risultare attraenti per bambini di età inferiore a 51 mesi.
2. Il paragrafo 1, lettera a) non si applica agli accendini ricaricabili per i quali i fabbricanti forniscono alle autorità competenti, dietro richiesta, la documentazione necessaria a provare che sono progettati, fabbricati e commercializzati in modo da garantire un impiego corretto e sicuro per un periodo di funzionamento di almeno cinque anni, con eventuali riparazioni, e che rispettano tutti i seguenti requisiti:
a)
una garanzia scritta del fabbricante, di almeno due anni per ogni accendino, nel rispetto della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
b)
la possibilità pratica di riparazione e di ricarica sicura dell’accendino lungo la sua intera durata di vita, compreso in particolare un meccanismo d’ignizione riparabile;
c)
le parti non di consumo, ma soggette a usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono essere accessibili per essere sostituite o riparte da un servizio dopo vendita autorizzato o specializzato basato nell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:357:oj#art-2