Art. 1 · Scopo

Art. 1

Scopo

In vigore dal 23 apr 2008
Scopo La presente decisione stabilisce i requisiti sulla base dei quali la Commissione può chiedere agli organismi di standardizzazione competenti di modificare la norma sugli accendini. Ai fini della presente decisione: per «accendino» s’intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, utilizzato di norma per accendere di proposito per lo più sigarette, sigari e pipe e che può essere usato prevedibilmente anche per accendere materiali quali carta, stoppini, candele e lanterne, fabbricato con un serbatoio integrato di combustibile, indipendentemente dal fatto che questo sia destinato o meno ad essere ricaricato. per «accendino sicuro per i bambini» s’intende un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzazione, non possa essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d’età a causa, ad esempio, della forza necessaria per azionarlo o per le sue caratteristiche costruttive o per il sistema di protezione del meccanismo d’ignizione ovvero per la complessità o la sequenza delle operazioni necessarie per l’accensione. «accendino attraente per i bambini» indica un accendino la cui forma assomiglia ad un altro oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato ai bambini di età inferiore a 51 mesi.
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