Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 apr 2008
Lo stabilimento indicato nell’allegato della presente decisione è cancellato dall’elenco figurante nel capitolo II dell’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:331:oj#art-1