Art. 3 · Attuazione

Art. 3

Attuazione

In vigore dal 21 apr 2008
Attuazione 1.   A partire dal 21 luglio 2008, gli Stati membri provvedono al divieto di immissione o messa a disposizione sul mercato dei giocattoli magnetici che non recano l’avvertenza obbligatoria. 2.   A partire dal 21 luglio 2008, gli Stati membri provvedono al divieto di immissione o messa a disposizione sul mercato dei giocattoli magnetici che non recano l’avvertenza obbligatoria. 3.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti adottati conformemente al paragrafo 12 della direttiva 2001/95/CE.
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