Art. 2
Avvertenza
In vigore dal 21 apr 2008
Avvertenza
1. Gli Stati membri assicurano che i giocattoli magnetici commercializzati o forniti rechino un’avvertenza:
a)
con la seguente dicitura: «Avvertenza! Questo oggetto contiene magneti o componenti magnetici. Un magnete che si attacca a un altro magnete o a un oggetto metallico all’interno del corpo umano può provocare lesioni gravi o mortali. In caso di ingestione o inalazione di magneti, richiedere immediatamente assistenza medica.»;
b)
o con una formulazione equivalente e facilmente comprensibile che trasmetta chiaramente lo stesso contenuto.
2. L’avvertenza deve risultare chiaramente visibile e leggibile ed essere posta in evidenza sull’imballaggio o altrimenti fissata al giocattolo magnetico in maniera tale che il consumatore possa notarla all’acquisizione.
3. L’avvertenza deve figurare in tutte le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato o fornito sul mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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