Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 apr 2008
1.   L’Italia procede al recupero dell’aiuto di cui all’ presso il beneficiario. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono sei mesi dopo la data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.
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