Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 apr 2008
La decisione 2000/265/CE del Consiglio (4) è modificata come segue: 1) l'articolo 25, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Le entrate del bilancio sono costituite dai contributi finanziari dovuti dagli Stati membri seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Ungheria, nonché Islanda, Norvegia e Svizzera.»; 2) l'articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Gli Stati di cui all'articolo 25 mettono a disposizione del Segretario Generale aggiunto i loro contributi finanziari. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri di cui all'articolo 25, da un lato, e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, dall'altro, è stabilita annualmente in base alla quota che ciascuno Stato membro interessato e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera detengono nel totale dei prodotti interni lordi (PIL) dell'anno precedente di tutti gli Stati di cui all'articolo 25. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri interessati è stabilita annualmente, previa detrazione dei contributi dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, a seconda della parte di risorsa IVA di ciascuno di detti Stati membri sul totale delle risorse IVA delle Comunità europee, fissata nell'ultima rettifica del bilancio dell'Unione avvenuta nell'esercizio precedente. L’Irlanda e il Regno Unito non sostengono i costi aggiuntivi derivanti dall’estensione dell’infrastruttura di comunicazione a Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia.»; 3) all'articolo 28 è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   In deroga al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 49, alla Svizzera è ingiunto di versare il contributo iniziale entro il 1o luglio 2008.»
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