Art. 3
In vigore dal 10 apr 2008
1. In deroga all’, uno Stato membro elencato nella colonna B dell’allegato II può mantenere fino al 30 aprile 2011 le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti sostanze elencate nella colonna A del medesimo allegato per gli impieghi elencati nella colonna C dello stesso, purché garantisca il rispetto delle seguenti condizioni:
a)
deve garantire che non si determinino effetti nocivi per la salute umana o animale né un impatto inaccettabile sull’ambiente;
b)
deve garantire che l’etichettatura dei prodotti fitosanitari in esame che restano sul mercato sia riformulata in modo da essere conforme alle condizioni di limitazione d’impiego;
c)
deve imporre tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;
d)
deve garantire che vengano attivamente ricercate soluzioni alternative.
2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 informano la Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1, in particolare a norma delle lettere da a) a d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:317:oj#art-3