Art. 3

Art. 3

In vigore dal 10 apr 2008
1.   In deroga all’, uno Stato membro elencato nella colonna B dell’allegato II può mantenere fino al 30 aprile 2011 le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti sostanze elencate nella colonna A del medesimo allegato per gli impieghi elencati nella colonna C dello stesso, purché garantisca il rispetto delle seguenti condizioni: a) deve garantire che non si determinino effetti nocivi per la salute umana o animale né un impatto inaccettabile sull’ambiente; b) deve garantire che l’etichettatura dei prodotti fitosanitari in esame che restano sul mercato sia riformulata in modo da essere conforme alle condizioni di limitazione d’impiego; c) deve imporre tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi; d) deve garantire che vengano attivamente ricercate soluzioni alternative. 2.   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 informano la Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1, in particolare a norma delle lettere da a) a d).
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