Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 apr 2008
La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.
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