Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 apr 2008
Le spese riportate nell'allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», o del FEAGA, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.
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