Art. 2
Condizioni per la prima immissione sul mercato
In vigore dal 3 apr 2008
Condizioni per la prima immissione sul mercato
1. Gli Stati membri permetteranno la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all’ solo se un certificato d’analisi originale, basato sul metodo specifico per strutture geniche messo a punto da D. Mäde e altri per individuare il riso GM «Bt 63», rilasciato da un laboratorio ufficiale o accreditato e allegato alla spedizione, dimostra che il prodotto non contiene, non è fatto o non è a base di riso GM «Bt 63». Se il certificato d’analisi è rilasciato da un laboratorio accreditato cinese, esso sarà autenticato dall’autorità competente (5).
2. Se una partita dei prodotti di cui all’ è frazionata, una copia del certificato d’analisi accompagnerà a ogni lotto della partita frazionata. In mancanza del certificato d’analisi di cui al paragrafo 1, l’operatore stabilito nella Comunità e responsabile della prima immissione del prodotto sul mercato sottoporrà a test i prodotti di cui all’ per dimostrare che non contengono il riso GM «Bt 63». In attesa del certificato d’analisi, la partita non va commercializzata nella Comunità.
3. Se un prodotto di cui all’allegato non contiene, non è fatto o non è a base di riso, si può sostituire il certificato d’analisi originale con una dichiarazione (6) dell’operatore responsabile della spedizione indicante che l’alimento non contiene, non è fatto o non è a base di riso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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