Art. 3
In vigore dal 2 apr 2008
1. La Francia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notificazione.
2. Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Francia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi, in particolare circa gli elementi seguenti:
a)
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
3. La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione, così come informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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