Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 apr 2008
1.   La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto di cui all’ presso il beneficiario e già illegalmente messo a sua disposizione. 2.   Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, purché permettano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (8). 4.   La Francia annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’ con effetto alla data di notificazione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:716:oj#art-2