Art. 8 · Obblighi di comunicazione

Art. 8

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 1 apr 2008
Obblighi di comunicazione 1.   Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni relative a detto mese: a) le attività di ispezione e controllo svolte; b) tutte le infrazioni constatate, precisando per ciascuna di esse: i) il peschereccio (nome, bandiera e codice di identificazione esterno), la tonnara fissa, l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso interessati; ii) la data, l’ora e il luogo dell’ispezione; e iii) la natura dell’infrazione; c) la situazione attuale in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate; d) eventuali attività di coordinamento e cooperazione fra Stati membri. 2.   Le infrazioni vengono riportate in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Ciascuna relazione successiva comprende: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei procedimenti (casi pendenti, in appello, oggetto di indagine); e b) la descrizione specifica delle eventuali sanzioni imposte (ad esempio, entità delle ammende, valore del pesce/attrezzo confiscato, avvertimenti scritti). 3.   Le relazioni contengono una giustificazione qualora non sia stata adottata alcuna misura.
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