Art. 7 · Infrazioni

Art. 7

Infrazioni

In vigore dal 1 apr 2008
Infrazioni 1.   Gli Stati membri i cui ispettori constatino eventuali infrazioni nel corso di un’ispezione delle attività elencate all’ informano i seguenti Stati in merito alla data dell’ispezione e agli elementi dell’infrazione: a) lo Stato membro di bandiera interessato e/o la parte contraente dell’ICCAT e, se del caso, b) lo Stato membro in cui sono stabiliti l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso. 2.   Se lo Stato membro i cui ispettori hanno constatato l’infrazione non adotta ulteriori provvedimenti, gli Stati membri informati ai sensi del paragrafo 1 prendono senza indugio le misure necessarie per ottenere e valutare le prove dell’infrazione. Essi svolgono le indagini eventualmente necessarie per perseguire l’infrazione. 3.   Qualora il perseguimento di un’infrazione sia trasferito allo Stato membro di registrazione, in conformità all’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri collaborano affinché siano comunque garantite la sicurezza e la continuità degli elementi di prova dell’infrazione constatata dai loro ispettori.
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