Art. 3 · Programmi nazionali di controllo

Art. 3

Programmi nazionali di controllo

In vigore dal 1 apr 2008
Programmi nazionali di controllo 1.   La Francia, il Portogallo, la Spagna, l’Italia, Malta, Cipro e la Grecia istituiscono programmi nazionali di controllo in conformità delle norme comuni stabilite nell’allegato I con riguardo alle attività elencate all’. 2.   Gli Stati membri indicati al paragrafo 1 presentano alla Commissione, entro il 1o aprile 2008, il rispettivo programma nazionale di controllo e il calendario annuale di attuazione. 3.   I programmi nazionali di controllo contengono tutti i dati indicati nell’allegato II. I calendari annuali di attuazione comprendono informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sulle zone in cui tali risorse saranno impiegate.
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