Art. 2 · Campo di applicazione

Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 1 apr 2008
Campo di applicazione 1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda: a) tutte le attività di pesca del tonno rosso praticate da navi e tonnare fisse nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo; b) tutti gli sbarchi, trasferimenti e trasbordi di tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo; c) tutte le attività connesse di allevamenti e imprese di ingabbiamento o trasformazione del tonno rosso e/o commercializzazione di prodotti a base di tonno rosso, compresi importazione, esportazione, riesportazione, trasporto e magazzinaggio; d) l’attuazione dei piani di pesca annuali di cui all’ del regolamento (CE) n. 1559/2007; e) il divieto di utilizzare aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso, stabilito all’ del regolamento (CE) n. 1559/2007; f) la pesca sportiva e la pesca ricreativa di cui agli del regolamento (CE) n. 1559/2007; g) l’attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT indicato all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1559/2007. 2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica dal 1o aprile al 31 dicembre 2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:323:oj#art-2