Art. 1 · Sospensione del riconoscimento della qualifica di indenne per province appartenenti a regioni riconosciute indenni

Art. 1

Sospensione del riconoscimento della qualifica di indenne per province appartenenti a regioni riconosciute indenni

In vigore dal 27 mar 2008
La decisione 2005/779/CE è modificata come segue: 1) Il titolo del capitolo II è sostituito dal seguente: «RICONOSCIMENTO DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DELLE AZIENDE ITALIANE INDENNI DALLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI» 2) È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Sospensione del riconoscimento della qualifica di indenne per province appartenenti a regioni riconosciute indenni 1.   L'Italia garantisce che qualora si rilevino focolai della malattia vescicolare dei suini in una provincia appartenente a una regione riconosciuta indenne da tale malattia, il riconoscimento, per tale provincia, è immediatamente sospeso a meno che l'origine dell'infezione non risulti chiaramente essere un focolaio secondario e che i risultati di un'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'articolo 8, della direttiva 92/119/CEE in merito alla comparsa dei focolai non abbia dimostrato che il rischio di una propagazione ulteriore della malattia sia trascurabile. 2.   I provvedimenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano alla provincia cui è fatto riferimento nel paragrafo 1. 3.   L'Italia può riconoscere nuovamente la qualifica di indenne dalla malattia vescicolare dei suini alla provincia cui è fatto riferimento nel paragrafo 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) in tutte le aziende situate nella provincia è stato effettuato in due occasioni, ad un intervallo compreso fra ventotto e quaranta giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 % e l’esito era negativo; b) sono stati sospesi i provvedimenti relativi alle zone di protezione e di sorveglianza istituite nella provincia intorno ai focolai della malattia vescicolare dei suini conformemente all'allegato II, punti 7.3, 7.4 e 8.3.b), della direttiva 92/119/CEE; c) i risultati di un'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/119/CEE in merito alla comparsa di focolai della malattia vescicolare dei suini non hanno dimostrato che sussista il rischio di una propagazione ulteriore della malattia. 4.   L'Italia comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi provvedimento adottato in forza dei paragrafi 1, 2 e 3 e pubblica tali provvedimenti. La sospensione di cui al paragrafo 1 non può eccedere sei mesi.» 3) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nei centri di raccolta dei suini, il campionamento è effettuato ad intervalli mensili: a) per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %; b) per le prove virologiche sulle feci prelevate in tutti i recinti in cui i suini sono o sono stati tenuti.» 4) All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Nei centri di raccolta dei suini, il campionamento è effettuato ad intervalli mensili: a) per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %; b) per le prove virologiche sulle feci prelevate in tutti i recinti in cui i suini sono o sono stati tenuti.»
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