Art. 4 · Funzionamento

Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 25 mar 2008
Funzionamento 1.   Il gruppo di esperti è presieduto dalla Commissione. 2.   D’accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi per l’esame di questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato. 3.   Se lo ritiene utile o necessario, il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo. 4.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non sono divulgate se le Commissione ritiene che attengano a questioni riservate. 5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da questa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono presenziare funzionari della Commissione interessati ai temi trattati. 6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello di regolamento interno adottato dalla Commissione. 7.   La Commissione può pubblicare, nella lingua originale, qualunque sintesi, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo.
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