Art. 2 · Consultazione e compiti

Art. 2

Consultazione e compiti

In vigore dal 25 mar 2008
Consultazione e compiti 1.   La Commissione può consultare il gruppo in merito a qualsiasi questione riguardante la conservazione di dati elettronici pertinenti per l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati gravi. Qualsiasi membro del gruppo di esperti può segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo in merito a una questione specifica. La Commissione convoca riunioni regolari del gruppo di esperti e ne stabilisce in anticipo l'ordine del giorno particolareggiato, basato sulle materie contemplate dal presente articolo. 2.   Il gruppo di esperti ha il compito di: a) offrire una sede di dialogo e di scambio di esperienze e di migliori prassi tra gli esperti scelti tra i soggetti di cui all', in particolare tra le autorità competenti degli Stati membri e i rappresentanti del settore delle comunicazioni elettroniche, in merito a questioni riguardanti la conservazione dei dati personali da parte di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi; b) incoraggiare e facilitare un orientamento comune nell'applicazione della direttiva; c) scambiare informazioni sugli sviluppi tecnologici rilevanti, i costi e l'efficacia dell'applicazione della direttiva; d) assistere la Commissione nell’individuare e definire le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attuazione tecnica e pratica della direttiva, in particolare nella sua applicazione alla posta elettronica su Internet e alla telefonia via Internet; e) assistere la Commissione nella sua valutazione dell'applicazione della direttiva sulla conservazione dei dati e del suo impatto sugli operatori economici e sui consumatori.
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