Art. 3 · Condizioni per l'attuazione del piano di vaccinazione d'emergenza

Art. 3

Condizioni per l'attuazione del piano di vaccinazione d'emergenza

In vigore dal 19 mar 2008
Condizioni per l'attuazione del piano di vaccinazione d'emergenza 1.   Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche siano vaccinate conformemente al piano di vaccinazione d'emergenza con un vaccino eterologo inattivato bivalente contenente entrambi i sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria, autorizzato dallo Stato membro a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004. 2.   Il Portogallo garantisce inoltre che siano effettuati la sorveglianza e il monitoraggio dell'azienda che detiene le anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto stabilito nel piano di vaccinazione d'emergenza. 3.   Il Portogallo garantisce un'attuazione efficace del piano di vaccinazione d'emergenza.
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