Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mar 2008
L’articolo 5 della decisione 2005/338/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 5 I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “servizio di campeggio” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 ottobre 2009.»
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