Art. 2
In vigore dal 17 mar 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:274:oj#art-2