Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 mar 2008
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio in applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2007 della Commissione relativo a determinati alcoli polivinilici (PVA) in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione al 4 %) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas e un grado di idrolisi non inferiore a 84,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, classificabili al codice NC ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905 30 00 20) originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, sono svincolati.
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