Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 mar 2008
1.   Il rimborso immediato deve essere effettuato entro il termine di due mesi dalla data della presente decisione, con le procedure previste dalla legge nazionale, purché permettano un'esecuzione immediata ed efficace della decisione. 2.   Gli interessi applicati per il rimborso immediato sono calcolati su base composta a norma del regolamento (CE) n. 794/2004. 3.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica italiana fornisce alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'ammontare totale recuperato presso i beneficiari; b) una descrizione dettagliata delle misure prese e da prendere per conformarsi alla presente decisione; c) documentazione comprovante che l'aiuto è stato rimborsato. 4.   La Repubblica italiana informa la Commissione del progresso delle misure nazionali adottate per conformarsi alla presente decisione, fino al completo rimborso degli aiuti di cui all'. Essa fornisce immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce altresì informazioni dettagliate riguardo all'ammontare degli aiuti rimborsati e degli interessi pagati dai beneficiari. 5.   Per gli aiuti il cui piano di rimborso si estende oltre il 2008, l'Italia fornisce alla Commissione un rapporto annuale sui pagamenti ricevuti dai beneficiari, certificato da revisori.
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