Art. 4 · Procedure

Art. 4

Procedure

In vigore dal 11 mar 2008
Procedure 1.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento è reso pubblico. 2.   La relazione annuale del Comitato di cui all’, paragrafo 1, lettera a), è resa pubblica previa presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, il Comitato può decidere di pubblicare qualunque conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro, purché i relativi testi siano stati preventivamente trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione (Eurostat) e a qualsiasi altro organismo interessato, lasciando un adeguato margine per le osservazioni. 3.   Fermo restando l’articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni cui hanno avuto accesso in ragione delle procedure del Comitato nel caso in cui la Commissione li informi che dette informazioni sono di carattere riservato per giustificati motivi o che rispondere a richieste di pareri o a questioni sollevate comporterebbe la divulgazione di dette informazioni riservate. 4.   Il Comitato è assistito da un segretariato, assicurato dalla Commissione, ma che deve operare in modo autonomo. Il segretario è nominato dalla Commissione previa consultazione del Comitato. Il segretario agisce su istruzione del Comitato. 5.   Le spese del Comitato sono incluse nelle stime di bilancio della Commissione.
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