Art. 3
Composizione del Comitato
In vigore dal 11 mar 2008
Composizione del Comitato
1. Il Comitato è costituito da sette membri, compreso il presidente. I membri del Comitato operano in modo autonomo. La Commissione (Eurostat) è rappresentata in qualità di osservatore.
2. I membri del Comitato sono scelti fra gli esperti in possesso di competenze di eccellenza nel settore statistico, svolgono le proprie mansioni a titolo personale e sono scelti per garantire un insieme di competenze ed esperienze complementari fra loro.
3. Previa consultazione della Commissione, il Consiglio sceglie il presidente del Comitato e il Parlamento europeo ne approva la designazione.
Il presidente non deve essere membro in carica di un istituto nazionale di statistica o della Commissione né aver ricoperto un siffatto incarico negli ultimi due anni.
Previa consultazione della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio nominano ciascuno tre membri del Comitato.
4. La durata del mandato del presidente e dei membri del Comitato è di tre anni, rinnovabile una volta.
5. Se un membro presenta le dimissioni prima della scadenza del suo mandato, è sostituito da un nuovo membro nominato in conformità del presente articolo con un mandato completo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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