Art. 5 · Durata del mandato

Art. 5

Durata del mandato

In vigore dal 11 mar 2008
Durata del mandato 1.   Il mandato conferito ai membri del comitato ha una durata di cinque anni, rinnovabile una volta. Alla scadenza del loro mandato i membri restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo della loro nomina. 2.   Un membro che si dimetta prima della scadenza del suo mandato è sostituito per la parte rimanente del suo mandato da un membro nominato conformemente all’.
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